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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2002
Bando per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica
.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale

Vedi anche
Modelli A, B, C
PNR - AB Programma Nazionale di Ricerca sulla Agricoltura Biologica


VISTA la legge 23/12/1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e della pesca;
VISTO il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 recante l'attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91;
VISTO il regolamento (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologica delle produzioni animali;
VISTO il Programma Nazionale di Ricerca sul Sistema Agricolo per lo Sviluppo Sostenibile e l'Occupazione (PNR-SASSO), trasmesso il 15/9/00 da questa Amministrazione al MIUR quale contributo alle linee programmatiche di ricerca sul sistema agricolo per la predisposizione del Programma Nazionale di ricerca 2001-2003 (PNR) da parte del MIUR, che comprende l'agricoltura biologica tra le priorità di ricerca nel settore agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca;
VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera del 21-12-2000, n.150, pubblicata sulla G.U. n.71 del 26/3/01;
VISTO il parere espresso nella riunione del 8/10/2001 dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, nominato con D.M. 92157 del 21/11/2000 ed operante presso questo Ministero, per l'attivazione di un Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica;
VISTA la legge finanziaria 2001 del 23 dicembre 2000 n. 388 che, all'articolo 123 reca "Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche", per un intervento statale di lire 15 miliardi (€ 7.746.853,48) destinato al finanziamento delle attività del primo anno del triennio 2001-2003;
VISTA la delibera della Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome del 6 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il Programma interregionale sulla ricerca in agricoltura biologica;
VISTO il Programma Nazionale di Ricerca sulla Agricoltura Biologica (PNR - AB) adottato in data 19 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Ministero del Tesoro n. 61546 dell'11/10/2000 con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie nei capitoli di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF);
VISTO il decreto MiPAF n.43701 del 24 novembre 2000 che definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n°204, modificato con legge 6 luglio 2002 n°137, che all'art. 9, comma 10, abroga fra l'altro il Comitato Nazionale della Sperimentazione di cui al DPR del 23 novembre 1967, n° 1318;
VISTO il D.M. n.307 del 8 luglio 2002 con il quale è stato istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione che, fra l'altro, abroga il precedente D.M. del 15 novembre 2001 n° 394, di istituzione di un Comitato tecnico-scientifico;
VISTO il decreto MiPAF n.528/7742/01 che destina l'importo di € 4.338.237,95 (L. 8.400.000.000) per un triennio, per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per acquisire conoscenze scientifiche per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in armonia con le altre tecniche di produzione agricola, nei settori riportati nel dispositivo del presente decreto;
CONSIDERATA la necessità di armonizzare tutte le iniziative in atto e future della ricerca italiana in agricoltura biologica, creando un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa preposti;

RITENUTA l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca in questo specifico settore, di durata triennale con finanziamenti annuali;

DECRETA

Art. 1
(Priorità scientifiche)

I progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica da finanziare con il presente bando e collocabili nel Programma Nazionale di Ricerca Agricoltura Biologica (PNR-AB), devono riferirsi alle seguenti tematiche e filiere di prodotto:

Tematiche
1. selezione attitudinale e vocazionale di germoplasma già esistente in funzione dell'adattamento al metodo di coltivazione biologico, anche in condizioni di coltura arida e semiarida
2. sviluppo di germoplasma adatto alla coltivazione biologica, con particolare attenzione alla valorizzazione della rusticità di specie, varietà e biotipi autoctoni e non;
3. valutazione di sistemi agricoli idonei alla conservazione e, ove possibile, all'aumento dell'attività biologica dei suoli, che prevedano il minimo impiego possibile di risorse non rinnovabili;
4. messa a punto e valutazione della sostenibilità per l'ambiente e l'agricoltura di tecniche a basso impatto ambientale per la difesa delle colture e il controllo delle infestanti;
5. sviluppo di metodi di prevenzione e di controllo della presenza di sostanze tossiche sui prodotti agricoli e di residui dannosi per il suolo e per i prodotti, in tutti i punti critici delle filiere (produzione, post-raccolta, consumo);
6. sviluppo di metodi per la tracciabilità e il controllo dei prodotti e dei processi;
7. verifica dell'economicità del sistema produttivo biologico, sulla base della sostenibilità del reddito per gli operatori e di un equilibrato rapporto qualità/prezzo del prodotto ottenuto;
8. valutazione del valore aggiunto in termini economici, di salute e qualità dell'alimentazione, dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.


Filiere di prodotto
a) frutticoltura: pesco, melo, fragola, nocciolo, ciliegio;
b) colture industriali: barbabietola, pomodoro da industria;
c) colture erbacee da pieno campo: cereali (frumento, orzo, avena), leguminose da granella;
d) olivicoltura;
e) orticoltura: pomodoro, patata, peperone, melanzana, zucchino.


Art. 2
(Risorse finanziarie)

Per il finanziamento di progetti di ricerca sui temi di cui all'art.1 il Ministero delle politiche agricole e forestali destina, per un triennio, l'importo di € 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000) con i fondi stanziati sul cap. 7742, di cui fino ad un massimo di € 464.811,21 (lire 900.000.000), riservati a soddisfare gli oneri derivanti dal coordinamento generale e dalle misure di accompagnamento per la realizzazione dei progetti, che comprendono: il monitoraggio interno del Programma, le spese per la valutazione delle sostanze impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli biologici di cui al Reg. CEE 2092/91 All. VI (A, B e C), la formazione e aggiornamento dei ricercatori e la valutazione dei risultati di ricerca, dell'efficacia delle attività di trasferimento degli stessi, la loro divulgazione e la.promozione delle innovazioni.


Art. 3
(Requisiti di ammissione dei progetti)

1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 possono presentare progetti solamente gli Istituti di Ricerca afferenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di cui agli art. 1, 10, 11, 12 e allegato I del decreto legislativo 454/99, anche unitamente ad Università, altri enti pubblici di ricerca, enti di ricerca privati, che abbiano tra le loro prioritarie attività statutarie la ricerca e possano dimostrare di possedere adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore.
2. I progetti devono essere redatti in coerenza con una o più tematiche e con una o più filiere tra quelle indicate all'art.1, avendo cura di indicare sia la/le tematiche sia la/le filiere di prodotto cui si riferiscono, come indicato nella modulistica di cui al successivo art. 4.
3. Considerata la necessità di attivare ricerche che tengano conto di tutte le competenze necessarie per il raggiungimento di risultati trasferibili al mondo produttivo e dell'uso efficace delle risorse, i progetti dovranno prevedere un numero minimo di quattro Unità Operative (di seguito denominate UU.OO.) e comunque non superiore ad otto; indipendentemente dal numero di UU.OO previste, il finanziamento da erogarsi a carico di questa amministrazione per ciascun progetto dovrà essere compreso tra € 230.000 (lire 445.342.100) e € 430.000 (lire 833.333.333) per anno, di cui almeno il 50% dovrà essere destinato ad enti di ricerca MiPAF.
Sono ammissibili a finanziamento i progetti:
a) coordinati da uno degli Istituti di Ricerca afferente alla rete del MiPAF, di cui agli art. 1, 10, 11, 12, e allegato I del decreto legislativo 454/99;
b) aventi durata massima di tre anni;
c) corredati dei dati e delle informazioni previste nei moduli allegati.

 

Art. 4
(Modalità di presentazione dei progetti)

1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati A, B, C e accompagnata da lettera di trasmissione, deve essere inviata entro 60 giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente decreto (farà fede il timbro postale, purché le proposte pervengano entro 20 giorni dalla scadenza prefissata), al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale Politiche strutturali e sviluppo rurale - Ufficio Ricerca e Sperimentazione, via XX Settembre 20, 00187 ROMA, ed inviata in formato elettronico compatibile con pacchetto MS Office, secondo le modalità indicate nelle note esplicative degli allegati di cui sopra, all'indirizzo agribio2002@politicheagricole.it. La domanda, se recapitata direttamente all'Ufficio in indirizzo, dovrà essere consegnata entro le ore 17.00 della data di scadenza.
Essa dovrà contenere:
a) L'indicazione della/le tematiche e della/le filiere di prodotto trattate nel progetto, la descrizione del progetto, con specifica degli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale delle attività previste, le modalità di monitoraggio interno, redatta secondo il Modello A allegato. Tale descrizione dovrà essere sintetica ed esauriente, incentrata sugli aspetti più rilevanti per permettere la selezione delle proposte attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente individuati dai proponenti stessi e verificabili.
La proposta di progetto deve anche soddisfare le seguenti esigenze:
- gli obiettivi devono corrispondere a rilevanti priorità di ricerca, nel settore considerato dal presente bando;
- l'articolazione delle attività deve consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati;
- le risorse finanziarie richieste devono risultare congrue rispetto al lavoro da svolgere;
- i metodi di coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno dell'andamento dei lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati;
- dovranno essere forniti una dettagliata indicazione delle ricadute per gli operatori del settore ed elementi di conoscenza per i decisori pubblici
- dovranno essere individuate le modalità più appropriate per consentire ai potenziali fruitori la piena accessibilità ai risultati ottenuti, fornendo una descrizione dettagliata delle attività di dimostrazione, diffusione e comunicazione.
Tali elementi avranno rilevanza ai fini della valutazione delle proposte.
b) La previsione di spesa, articolata per le diverse voci come da Modello B;
c) Il dettaglio delle attività e della previsione di spesa delle singole UU.OO. partecipanti, come da Modello C.

 

Art. 5
(Istruttoria e valutazione)

1. La Direzione Generale delle Politiche strutturali e dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilità a valutazione, e la valutazione tecnico - scientifica dei progetti di ricerca presentati e affida al Comitato di esperti, di cui al D.M. n.307 del 8 luglio 2002, la selezione dei progetti ammessi a valutazione. A tal fine tale comitato opera attraverso il supporto di un apposito Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore (di seguito denominato Gruppo), nominato dal MiPAF e composto da un membro del suddetto Comitato, con funzione di Presidente, da tre esperti, di cui uno possibilmente straniero, nonché da un esperto designato dalle associazioni dei produttori di agricoltura biologica e da un funzionario dell'Ufficio ricerca e sperimentazione del MiPAF, con funzione di segretario.
Il Gruppo ha anche il compito di verificare la congruità del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale riorientamento dei progetti eleggibili; infine, lo stesso Gruppo propone la graduatoria finale alla valutazione del Comitato di esperti, di cui sopra.
L'istruttoria è volta ad accertare:
a) l'ammissibilità a finanziamento del progetto, secondo quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del presente decreto;
b) la qualità scientifica della ricerca proposta in relazione agli obiettivi e alle priorità del presente bando;
c) il livello di innovazione acquisibile con la realizzazione del progetto;
d) l'adeguatezza dell'approccio metodologico ed il grado di interdisciplinarietà;
e) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, anche in riferimento alle risorse umane e strumentali che gli organismi proponenti dimostrano di possedere.
Saranno prioritariamente considerati i progetti che, a parità di altri elementi di valutazione, presentino una efficace integrazione tra l'attività di ricerca e le imprese operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, in particolare quello dell'agricoltura biologica.
2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico - scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di riorientamento di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto la graduatoria finale dei progetti, nonché definisce, con decreti successivi, le modalità e le procedure per l'erogazione del finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Inoltre, tenuto conto che ciascuno dei progetti di ricerca proposti nell'ambito del bando potrà riguardare distinte linee di ricerca o filiere, il MiPAF individua i criteri di attuazione del coordinamento del PNR-AB e nomina un coordinatore, individuandolo tra i proponenti dei progetti eletti a finanziamento, con i seguenti compiti:
a) curare che i diversi progetti di ricerca finanziati concorrano, insieme, a dare risposte alle problematiche del settore in maniera organizzata e omogenea, per creare sinergie, evitando nel contempo sovrapposizioni e duplicazioni;
b) presentare i risultati delle ricerche di cui al presente bando a livello internazionale e comunitario;
c) supportare il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda la presentazione di proposte in sede comunitaria in materia di adeguamento delle attuali norme regolamentari;
d) informare periodicamente il Ministero stesso sull'avanzamento dell'intero Programma;
e) costituire un punto di riferimento qualificato per interloquire con le Regioni per fini informativi e di trasferimento e valorizzazione delle innovazioni.
Il coordinatore generale, che deve avere maturato una notevole esperienza nel coordinamento di programmi, con particolare riferimento a quelli che trattano la ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura sostenibile, dovrà sottoporre all'approvazione del MiPAF un piano di coordinamento indicando le modalità e i criteri per la realizzazione delle azioni finalizzate all'organizzazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio interno al Programma, a quelle di promozione e valorizzazione delle innovazioni, curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari attuate dalle Regioni, nonché iniziative di formazione e addestramento del personale tecnico-scientifico operante nel Programma.
Gli oneri derivanti dal coordinamento e dal monitoraggio interno al Programma graveranno sulla riserva di cui all'articolo 2 del presente D.M., che ammonta, per il triennio, a € 464.811,21 (lire 900.000.000)
Le verifiche in itinere ed ex post vengono operate dal succitato Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore, che riferisce periodicamente al Comitato di esperti, di cui al D.M. n.307 del 8 luglio 2002. I risultati delle valutazioni ex ante e in itinere, riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca, e finali nonchè del piano di coordinamento generale, sono pubblicati sul sito Internet del MiPAF (http://www.politicheagricole.it).

 

Art. 6
(Modalità di finanziamento)

1. Il contributo viene erogato all'ente proponente di ciascun progetto (coordinatore di singolo progetto) eletto a finanziamento, che provvede anche al trasferimento diretto delle risorse assegnate alle altre Unità Operative, secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso e corrispondente:
- al 99% della spesa ammessa per gli enti pubblici di ricerca, università ed enti di ricerca con personalità giuridica di diritto privato che per prioritarie finalità statutarie svolgono attività di ricerca nel settore dell'agricoltura senza scopo di lucro;
- al 60% della spesa ammessa per enti privati di ricerca riconoscibili quali piccole o medie imprese del settore agricolo ed agroalimentare, in base alla normativa europea;
- al 50% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo ed agroalimentare non riconducibili alle precedenti categorie.
Il presente decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il finanziamento è erogato con un anticipo del 60% del totale delle risorse assegnate. Il restante 40% viene assegnato in più soluzioni o a saldo, in relazione ai risultati delle valutazioni e delle rendicontazioni.
Gli importi relativi alle rate successive, salvo le verifiche di carattere scientifico e/o amministrativo, sono erogati secondo le disponibilità e le autorizzazioni di spesa recate sul capitolo di finanziamento, nei termini delle norme vigenti. Le modalità di rendicontazione saranno indicate nella circolare allegata al decreto di finanziamento dei progetti ammessi.
2. I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad osservare le prescrizioni ministeriali, a comunicare le eventuali modifiche che dovessero occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa approvazione.
Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30/7/2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Serino)