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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2002
Bando per la presentazione di progetti di ricerca
scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica.
IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche strutturali e lo sviluppo
rurale
Vedi anche
Modelli A, B, C
PNR - AB Programma Nazionale di Ricerca sulla Agricoltura
Biologica
VISTA la legge 23/12/1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, forestale e
della pesca;
VISTO il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/91 del 24
giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli e
delle derrate alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 recante l'attuazione degli
articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologica
delle produzioni animali;
VISTO il Programma Nazionale di Ricerca sul Sistema
Agricolo per lo Sviluppo Sostenibile e l'Occupazione (PNR-SASSO), trasmesso il
15/9/00 da questa Amministrazione al MIUR quale contributo alle linee
programmatiche di ricerca sul sistema agricolo per la predisposizione del
Programma Nazionale di ricerca 2001-2003 (PNR) da parte del MIUR, che comprende
l'agricoltura biologica tra le priorità di ricerca nel settore agricolo,
agroindustriale, forestale e della pesca;
VISTO il Programma Nazionale della
Ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera del 21-12-2000, n.150,
pubblicata sulla G.U. n.71 del 26/3/01;
VISTO il parere espresso nella
riunione del 8/10/2001 dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica ed
ecocompatibile, nominato con D.M. 92157 del 21/11/2000 ed operante presso questo
Ministero, per l'attivazione di un Programma nazionale di ricerca
sull'agricoltura biologica;
VISTA la legge finanziaria 2001 del 23 dicembre
2000 n. 388 che, all'articolo 123 reca "Promozione e sviluppo delle aziende
agricole e zootecniche biologiche", per un intervento statale di lire 15
miliardi (€ 7.746.853,48) destinato al finanziamento delle attività del primo
anno del triennio 2001-2003;
VISTA la delibera della Conferenza tra Stato,
Regioni e Province autonome del 6 dicembre 2001, con la quale è stato approvato
il Programma interregionale sulla ricerca in agricoltura biologica;
VISTO il
Programma Nazionale di Ricerca sulla Agricoltura Biologica (PNR -
AB) adottato in data 19 dicembre 2001;
VISTO il decreto del Ministero
del Tesoro n. 61546 dell'11/10/2000 con il quale sono state ripartite le risorse
finanziarie nei capitoli di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali (MiPAF);
VISTO il decreto MiPAF n.43701 del 24 novembre 2000 che
definisce i criteri e le procedure per la gestione della ricerca avanzata per il
sistema agricolo italiano;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999
n°204, modificato con legge 6 luglio 2002 n°137, che all'art. 9, comma 10,
abroga fra l'altro il Comitato Nazionale della Sperimentazione di cui al DPR del
23 novembre 1967, n° 1318;
VISTO il D.M. n.307 del 8 luglio 2002 con il quale
è stato istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione che, fra
l'altro, abroga il precedente D.M. del 15 novembre 2001 n° 394, di istituzione
di un Comitato tecnico-scientifico;
VISTO il decreto MiPAF n.528/7742/01 che
destina l'importo di € 4.338.237,95 (L. 8.400.000.000) per un triennio, per il
finanziamento di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per acquisire
conoscenze scientifiche per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in armonia
con le altre tecniche di produzione agricola, nei settori riportati nel
dispositivo del presente decreto;
CONSIDERATA la necessità di armonizzare
tutte le iniziative in atto e future della ricerca italiana in agricoltura
biologica, creando un efficace raccordo tra gli enti di ricerca ad essa
preposti;
RITENUTA l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca in questo specifico settore, di durata triennale con finanziamenti annuali;
DECRETA
Art. 1
(Priorità scientifiche)
I progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica da
finanziare con il presente bando e collocabili nel Programma Nazionale di Ricerca Agricoltura Biologica (PNR-AB),
devono riferirsi alle seguenti tematiche e filiere di
prodotto:
Tematiche
1. selezione attitudinale e vocazionale di
germoplasma già esistente in funzione dell'adattamento al metodo di coltivazione
biologico, anche in condizioni di coltura arida e semiarida
2. sviluppo di
germoplasma adatto alla coltivazione biologica, con particolare attenzione alla
valorizzazione della rusticità di specie, varietà e biotipi autoctoni e
non;
3. valutazione di sistemi agricoli idonei alla conservazione e, ove
possibile, all'aumento dell'attività biologica dei suoli, che prevedano il
minimo impiego possibile di risorse non rinnovabili;
4. messa a punto e
valutazione della sostenibilità per l'ambiente e l'agricoltura di tecniche a
basso impatto ambientale per la difesa delle colture e il controllo delle
infestanti;
5. sviluppo di metodi di prevenzione e di controllo della
presenza di sostanze tossiche sui prodotti agricoli e di residui dannosi per il
suolo e per i prodotti, in tutti i punti critici delle filiere (produzione,
post-raccolta, consumo);
6. sviluppo di metodi per la tracciabilità e il
controllo dei prodotti e dei processi;
7. verifica dell'economicità del
sistema produttivo biologico, sulla base della sostenibilità del reddito per gli
operatori e di un equilibrato rapporto qualità/prezzo del prodotto
ottenuto;
8. valutazione del valore aggiunto in termini economici, di salute
e qualità dell'alimentazione, dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura
biologica.
Filiere di prodotto
a) frutticoltura: pesco, melo, fragola, nocciolo,
ciliegio;
b) colture industriali: barbabietola, pomodoro da industria;
c)
colture erbacee da pieno campo: cereali (frumento, orzo, avena), leguminose da
granella;
d) olivicoltura;
e) orticoltura: pomodoro, patata, peperone,
melanzana, zucchino.
Art. 2
(Risorse finanziarie)
Per il finanziamento di progetti di ricerca sui temi di cui all'art.1 il Ministero delle politiche agricole e forestali destina, per un triennio, l'importo di € 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000) con i fondi stanziati sul cap. 7742, di cui fino ad un massimo di € 464.811,21 (lire 900.000.000), riservati a soddisfare gli oneri derivanti dal coordinamento generale e dalle misure di accompagnamento per la realizzazione dei progetti, che comprendono: il monitoraggio interno del Programma, le spese per la valutazione delle sostanze impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli biologici di cui al Reg. CEE 2092/91 All. VI (A, B e C), la formazione e aggiornamento dei ricercatori e la valutazione dei risultati di ricerca, dell'efficacia delle attività di trasferimento degli stessi, la loro divulgazione e la.promozione delle innovazioni.
Art. 3
(Requisiti di ammissione dei progetti)
1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 possono presentare
progetti solamente gli Istituti di Ricerca afferenti al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di cui agli art. 1, 10, 11, 12 e allegato I del
decreto legislativo 454/99, anche unitamente ad Università, altri enti pubblici
di ricerca, enti di ricerca privati, che abbiano tra le loro prioritarie
attività statutarie la ricerca e possano dimostrare di possedere adeguate
competenze tecnico-scientifiche nel settore.
2. I progetti devono essere
redatti in coerenza con una o più tematiche e con una o più filiere tra quelle
indicate all'art.1, avendo cura di indicare sia la/le tematiche sia la/le
filiere di prodotto cui si riferiscono, come indicato nella modulistica di cui
al successivo art. 4.
3. Considerata la necessità di attivare ricerche che
tengano conto di tutte le competenze necessarie per il raggiungimento di
risultati trasferibili al mondo produttivo e dell'uso efficace delle risorse, i
progetti dovranno prevedere un numero minimo di quattro Unità Operative (di
seguito denominate UU.OO.) e comunque non superiore ad otto; indipendentemente
dal numero di UU.OO previste, il finanziamento da erogarsi a carico di questa
amministrazione per ciascun progetto dovrà essere compreso tra € 230.000 (lire
445.342.100) e € 430.000 (lire 833.333.333) per anno, di cui almeno il 50% dovrà
essere destinato ad enti di ricerca MiPAF.
Sono ammissibili a finanziamento i
progetti:
a) coordinati da uno degli Istituti di Ricerca afferente alla rete
del MiPAF, di cui agli art. 1, 10, 11, 12, e allegato I del decreto legislativo
454/99;
b) aventi durata massima di tre anni;
c) corredati dei dati e
delle informazioni previste nei moduli allegati.
Art. 4
(Modalità di presentazione dei progetti)
1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod.
allegati A, B, C e accompagnata da lettera di trasmissione, deve essere inviata
entro 60 giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente decreto
(farà fede il timbro postale, purché le proposte pervengano entro 20 giorni
dalla scadenza prefissata), al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Direzione Generale Politiche strutturali e sviluppo rurale
- Ufficio Ricerca e Sperimentazione, via XX Settembre 20, 00187 ROMA, ed inviata
in formato elettronico compatibile con pacchetto MS Office, secondo le modalità
indicate nelle note esplicative degli allegati di cui sopra, all'indirizzo
agribio2002@politicheagricole.it. La domanda, se recapitata direttamente
all'Ufficio in indirizzo, dovrà essere consegnata entro le ore 17.00 della data
di scadenza.
Essa dovrà contenere:
a) L'indicazione della/le tematiche e
della/le filiere di prodotto trattate nel progetto, la descrizione del progetto,
con specifica degli obiettivi del gruppo proponente, la programmazione temporale
delle attività previste, le modalità di monitoraggio interno, redatta secondo il
Modello A allegato. Tale descrizione dovrà essere sintetica ed
esauriente, incentrata sugli aspetti più rilevanti per permettere la selezione
delle proposte attraverso un giudizio fondato su elementi chiaramente
individuati dai proponenti stessi e verificabili.
La proposta di progetto
deve anche soddisfare le seguenti esigenze:
- gli obiettivi devono
corrispondere a rilevanti priorità di ricerca, nel settore considerato dal
presente bando;
- l'articolazione delle attività deve consentire il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati;
- le risorse finanziarie richieste
devono risultare congrue rispetto al lavoro da svolgere;
- i metodi di
coordinamento delle varie componenti, di monitoraggio interno dell'andamento dei
lavori e delle risorse utilizzate, devono essere chiaramente indicati;
-
dovranno essere forniti una dettagliata indicazione delle ricadute per gli
operatori del settore ed elementi di conoscenza per i decisori pubblici
-
dovranno essere individuate le modalità più appropriate per consentire ai
potenziali fruitori la piena accessibilità ai risultati ottenuti, fornendo una
descrizione dettagliata delle attività di dimostrazione, diffusione e
comunicazione.
Tali elementi avranno rilevanza ai fini della valutazione
delle proposte.
b) La previsione di spesa, articolata per le diverse voci
come da Modello B;
c) Il dettaglio delle attività e della
previsione di spesa delle singole UU.OO. partecipanti, come da Modello C.
Art. 5
(Istruttoria e valutazione)
1. La Direzione Generale delle Politiche strutturali e dello sviluppo rurale
cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilità a valutazione, e la valutazione
tecnico - scientifica dei progetti di ricerca presentati e affida al Comitato di
esperti, di cui al D.M. n.307 del 8 luglio 2002, la selezione dei progetti
ammessi a valutazione. A tal fine tale comitato opera attraverso il supporto di
un apposito Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore (di seguito
denominato Gruppo), nominato dal MiPAF e composto da un membro del suddetto
Comitato, con funzione di Presidente, da tre esperti, di cui uno possibilmente
straniero, nonché da un esperto designato dalle associazioni dei produttori di
agricoltura biologica e da un funzionario dell'Ufficio ricerca e sperimentazione
del MiPAF, con funzione di segretario.
Il Gruppo ha anche il compito di
verificare la congruità del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e
raccomandazioni per l'eventuale riorientamento dei progetti eleggibili; infine,
lo stesso Gruppo propone la graduatoria finale alla valutazione del Comitato di
esperti, di cui sopra.
L'istruttoria è volta ad accertare:
a)
l'ammissibilità a finanziamento del progetto, secondo quanto stabilito agli
articoli 3 e 4 del presente decreto;
b) la qualità scientifica della ricerca
proposta in relazione agli obiettivi e alle priorità del presente bando;
c)
il livello di innovazione acquisibile con la realizzazione del progetto;
d)
l'adeguatezza dell'approccio metodologico ed il grado di interdisciplinarietà;
e) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e
finanziario, anche in riferimento alle risorse umane e strumentali che gli
organismi proponenti dimostrano di possedere.
Saranno prioritariamente
considerati i progetti che, a parità di altri elementi di valutazione,
presentino una efficace integrazione tra l'attività di ricerca e le imprese
operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, in particolare quello
dell'agricoltura biologica.
2. Sulla base dei risultati dell'istruttoria
preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico -
scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di riorientamento di cui al
comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali approva con proprio
decreto la graduatoria finale dei progetti, nonché definisce, con decreti
successivi, le modalità e le procedure per l'erogazione del finanziamento, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Inoltre, tenuto conto che
ciascuno dei progetti di ricerca proposti nell'ambito del bando potrà riguardare
distinte linee di ricerca o filiere, il MiPAF individua i criteri di attuazione
del coordinamento del PNR-AB e nomina un coordinatore, individuandolo tra i
proponenti dei progetti eletti a finanziamento, con i seguenti compiti:
a)
curare che i diversi progetti di ricerca finanziati concorrano, insieme, a dare
risposte alle problematiche del settore in maniera organizzata e omogenea, per
creare sinergie, evitando nel contempo sovrapposizioni e duplicazioni;
b)
presentare i risultati delle ricerche di cui al presente bando a livello
internazionale e comunitario;
c) supportare il Ministero delle politiche
agricole e forestali per quanto riguarda la presentazione di proposte in sede
comunitaria in materia di adeguamento delle attuali norme regolamentari;
d)
informare periodicamente il Ministero stesso sull'avanzamento dell'intero
Programma;
e) costituire un punto di riferimento qualificato per interloquire
con le Regioni per fini informativi e di trasferimento e valorizzazione delle
innovazioni.
Il coordinatore generale, che deve avere maturato una notevole
esperienza nel coordinamento di programmi, con particolare riferimento a quelli
che trattano la ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura sostenibile,
dovrà sottoporre all'approvazione del MiPAF un piano di coordinamento indicando
le modalità e i criteri per la realizzazione delle azioni finalizzate
all'organizzazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio
interno al Programma, a quelle di promozione e valorizzazione delle innovazioni,
curando la loro armonizzazione con le iniziative analoghe o complementari
attuate dalle Regioni, nonché iniziative di formazione e addestramento del
personale tecnico-scientifico operante nel Programma.
Gli oneri derivanti dal
coordinamento e dal monitoraggio interno al Programma graveranno sulla riserva
di cui all'articolo 2 del presente D.M., che ammonta, per il triennio, a €
464.811,21 (lire 900.000.000)
Le verifiche in itinere ed ex post vengono
operate dal succitato Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore, che
riferisce periodicamente al Comitato di esperti, di cui al D.M. n.307 del 8
luglio 2002. I risultati delle valutazioni ex ante e in itinere, riguardanti lo
stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca, e finali nonchè del piano
di coordinamento generale, sono pubblicati sul sito Internet del MiPAF
(http://www.politicheagricole.it).
Art. 6
(Modalità di finanziamento)
1. Il contributo viene erogato all'ente proponente di ciascun progetto
(coordinatore di singolo progetto) eletto a finanziamento, che provvede anche al
trasferimento diretto delle risorse assegnate alle altre Unità Operative,
secondo i termini indicati nel decreto di concessione del finanziamento stesso e
corrispondente:
- al 99% della spesa ammessa per gli enti pubblici di
ricerca, università ed enti di ricerca con personalità giuridica di diritto
privato che per prioritarie finalità statutarie svolgono attività di ricerca nel
settore dell'agricoltura senza scopo di lucro;
- al 60% della spesa ammessa
per enti privati di ricerca riconoscibili quali piccole o medie imprese del
settore agricolo ed agroalimentare, in base alla normativa europea;
- al 50%
della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo
ed agroalimentare non riconducibili alle precedenti categorie.
Il presente
decreto rispetta i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa europea sugli
aiuti di Stato.
Il finanziamento è erogato con un anticipo del 60% del totale
delle risorse assegnate. Il restante 40% viene assegnato in più soluzioni o a
saldo, in relazione ai risultati delle valutazioni e delle
rendicontazioni.
Gli importi relativi alle rate successive, salvo le
verifiche di carattere scientifico e/o amministrativo, sono erogati secondo le
disponibilità e le autorizzazioni di spesa recate sul capitolo di finanziamento,
nei termini delle norme vigenti. Le modalità di rendicontazione saranno indicate
nella circolare allegata al decreto di finanziamento dei progetti ammessi.
2.
I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad osservare le
prescrizioni ministeriali, a comunicare le eventuali modifiche che dovessero
occorrere per la realizzazione del progetto e ad ottenerne la previa
approvazione.
Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30/7/2002
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Serino)